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Immagine del redattoreRoberto Pieralli

SNAMI Riscrive in Regione per chiarimenti tirocini medici full time

Bologna li 12 ottobre 2022



Dott.ssa Fabia Franchi

Direttore del Servizio di Assistenza Territoriale

Regione Emilia-Romagna


Dott. Raffaele Donini

Assessore Regionale alle Politiche per la Salute

Regione Emilia-Romagna


Dott. Luca Baldino

Direttore Generale

Direzione generale cura della persona, salute, welfare

Regione Emilia-Romagna


p.c.


Alle Aziende USL della Regione Emilia Romagna

Alle Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale


Agli iscritti




Oggetto: Frequenze Corso Medicina Generale per medici con incarico a tempo Pieno - Pienissimo




Spettabile Assessore, spettabile Direzione,


con la presente desideriamo portare all’attenzione un problema piu’ volte posto alle sedi di corso e segnalato anche ai coordinatori dello stesso oltre che alla Regione con precedente ns. nota del 25 luglio ultimo scorso senza alcun riscontro ad oggi da parte di alcuno.


L’allegata nota regionale dell’agosto scorso, identifica tre tipologie di medici corsisti chiamati a frequentare il tirocinio pratico presso il Medico di Assistenza Primaria e piu’ precisamente si cita testualmente:


1. per i Medici in formazione che svolgono il 100% di attività formativa, si propone il tirocinio tradizionale: 2 semestri presso due differenti MMG tutor;

2. per i Medici in formazione che svolgono attività mista/parziale (corsisti che svolgono attività quali MET, Medicina dei servizi, continuità assistenziale) si propone di abbinare un tutor per corsista per ogni semestre per una frequenza di almeno il 20% delle ore previste, nelle forme organizzative che facilitino maggiormente la frequenza al corso e l'attività lavorativa. A seconda delle esigenze e delle opportunità logistiche e organizzative delle sedi didattiche sarà possibile prevedere un tutor anche per più corsisti;

3. per i Medici in formazione che svolgono il 100% di attività lavorativa nel ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta si propone di abbinare un tutor, che sia un punto di riferimento per il MIF durante l'intero periodo di abbinamento. Il corsista concorderà con il tutor di riferimento la programmazione delle modalità organizzative e della tempistica (favorendo possibilmente incontri settimanali al fine di garantire continuità) per il confronto e l'approfondimento costante dei casi garantendo una frequenza orientativamente al 10%delle ore di tirocinio previste. A seconda delle esigenze e delle opportunità logistiche e organizzative delle sedi didattiche sarà possibile prevedere un tutor anche per più corsisti.


Tra le tipologie sopra descritte non sono regolati numerosi medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale a tempo pieno in ragione delle disposizioni normative nazionali e regionali che hanno determinato l’attribuzione di convenzione a tempo indeterminato o determinato a tempo pieno. Rispetto i contenuti della nota regionale sopra menzionata, queste fattispecie generano enorme confusione rispetto i sopracitati tirocini pratici, alcune aziende rispondono ai medici che non sono previsti, altre che lo sono ma non capiscono in che percentuale.


E’ noto infatti che stante la grave carenza di medici di medicina generale in questo particolare periodo storico le recenti modifiche introdotte al Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36) hanno previsto all’ articolo 9 comma 2 che “Le ore di attività svolte dai medici assegnatari degli incarichi ai sensi del comma 1 del devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999”, si ritiene che tale disposizione rende de facto automaticamente superata l’applicabilità dell’ articolo 27 comma 4 del Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n° 368 e successive modifiche ed integrazioni.



Si chiede quindi di voler chiarire se e come la Regione ritenga applicabile ai medici non operanti in attività oraria mista parziale, ma piuttosto già operanti nei servizi a tempo pieno (e talvolta indeterminato), sia applicabile tale attività di tirocinio ricordando ad ogni buon fine che in caso di applicazione, la stessa parrebbe in contrapposizione con il recente verbale di d’intesa tra la regione Emilia-Romagna, Direzione Generale cura della Persona, Salute e Welfare e le Organizzazioni Sindacali dei medici di medicina generale per la definizione di misure eccezionali e temporanee per la garanzia dell’erogazione dell’assistenza primaria di cui alla DGR 1240 del 25/07/2022.


In tale verbale di pre-intesa infatti, viene specificato che “Si demanda l’individuazione delle modalità organizzative di quanto specificato nei punti precedenti al Consiglio Didattico Regionale”, prevedendo questi solo l’ “individuazione di modalità organizzative maggiormente flessibili riguardo le attività teoriche del corso assicurando la possibilità di partecipazione alla didattica teorica anche mediante strumenti telematici, in modo da massimizzare la possibilità di partecipazione attiva dei discenti che svolgono attività lavorativa anche dalle aree più periferiche del territorio regionale”


Del resto relativamente alle attività pratiche si conveniva che “l’attività lavorativa espletata in ambito convenzionale è riconosciuta a tutti gli effetti quale attività pratica del corso stesso, fino al completamento del computo orario mensile previsto dal corso, nonché come previsto dalla L. 19 maggio 2022, n° 52”


L’ipotesi di una frequenza obbligatoria ulteriore per medici già a tempo pieno, ed in costante straordinario per garantire l’apertura dei servizi pubblici essenziali, in particolare di quelli dell’emergenza urgenza, comporterebbe una riduzione oraria degli orari di attività di questo settore mettendo in ulteriore crisi il sistema sanitario regionale nel quale tali operatori sono mediamente tutti sopra le 200 ore al mese di attività :


Avevamo già sottolineato come un tale applicazione potrebbe comportare una ulteriore


• riduzione della capacità di copertura delle postazioni di Continuità Assistenziale/Penitenziari;

• riduzione o chiusura di Pronto Soccorso/Punti di Primo Intervento

· riduzione o soppressione di Mezzi di Soccorso Avanzato da parte dei medici di emergenza territoriale;

• riduzione della capacità di copertura dei turni nelle attività ex USCA.

• Riduzione delle attività di sostituzione dei medici di assistenza primaria

• Etc…etc….


In estrema sintesi, rispetto i medici a tempo pieno, o meglio, strapieno e straripante di ore aggiuntive, chiediamo un chiarimento interpretativo ed applicativo per comprendere nelle varie Aziende Sanitarie come comportarsi e cosa salvaguardare laddove, come e’, si debba scegliere quale sacrificare tra queste frequenze che la L. 19 maggio 2022, n° 52 riterrebbe di per sé superabili o i servizi sanitari in questo momento di estrema criticità, particolarmente nell’emergenza urgenza. Purtroppo, e’ il caso di dire, le conseguenze di questa errata programmazione non consentono evidentemente oggi di avere la proverbiale “botte piena e moglie ubriaca”, medici già oltre le 200 ore mensili di attività nel SSN per tenere aperti i servizi non sono in grado di sobbarcarsi ulteriori oneri causati dalla discutibile programmazione dalle O.S. contestata già dal 2009.


Nel rimanere in attesa di un riscontro nei prossimi sette giorni, si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento


Cordiali saluti



Il Presidente Regionale

Dott. Roberto Pieralli







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