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Ambulatori CA in PS: Sospendere incompatibilità specializzandi o buco nell'acqua

Bologna 11 agosto 2022



NOTA STAMPA




In merito alle notizie stampa, che riportano l’apertura dal prossimo mese di settembre di ambulatori a bassa criticità per alleggerire i carichi di pazienti accedenti ai servizi ospedalieri di Pronto Soccorso utilizzando medici della continuità assistenziale SNAMI Emilia-Romagna tiene a precisare che:


· I sindacati della Medicina Convenzionata sono certamente disponibili ad aprire il confronto rispetto questo tema, di cui si accenna da molto tempo e che è estremante complesso dal punto di vista legale e contrattuale per via del ginepraio normativo di incompatibilità e limitazioni anacronistiche che il legislatore si ostina a mantenere.

· Il soffocante normativo esistente agisce bloccando e sequestrando i giovani medici potenzialmente in grado di supportare il sistema, rendendoli incompatibili e a rischio di espulsione dalle scuole o a rischio di licenziamento dalle posizioni lavorative.

· SNAMI Ritiene che indipendentemente dalla trattativa sindacale …Servano oggi provvedimenti normativi straordinari da parte di Regione ed Assessorato che abbiano come promoters in prima persona il Presidente Bonaccini e l’Assessore Raffaele Donini…., un’ ordinanza che al fine di garantire i servizi pubblici essenziali oggi in pericolo, sospenda per alcuni anni gli effetti dannosi e limitanti delle incompatibilità di legge previste da: articolo 40 del decreto legislativo 368/1999, l’ articolo 11 del Decreto del Ministero della Salute 7 Marzo 2006 e alcuni commi dell’articolo 21 dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. 28 Aprile 2022. liberando in questo modo il massimo potenziale dei medici,


In assenza di questa ordinanza o di modifiche legislative sostanziali, o di sospensione di queste briglie normative anacronistiche, anche con il massimo sforzo congiunto di Regione e Sindacati per trovare accordi e garantire i servizi, non c’è una realistica speranza di significativo alleggerimento. Oggi in Regione Emilia-Romagna mancano oltre 500 posizioni di continuità assistenziale, pensare a norme invariate di usare questo settore per vicariarne altri, rischia di essere un buco nell’acqua

Fondamentale infine capire se questi ambulatori saranno ambulatori medico generici territoriali di continuità assistenziale o ambulatori ospedalieri di pronto soccorso a bassa intensità, oggi per svolgere attività ospedaliera, infatti, la normativa richiede o il diploma di specializzazione in specifiche discipline, o almeno il terzo anno di frequenza alla scuola di specialità e oggi nella drammatica carenza di medici di continuità assistenziale, ci si deve accertare che gli eventuali disponibili abbiano la formazione adeguata per i compiti specifici che gli si chiederà di svolgere.




NORMATIVA BLOCCANTE DA ABOLIRE O SOSPENDERE



Articolo 40 decreto legislativo 368/1999



1. Per la durata del la formazione a tempo pieno al medico e' inibito l'esercizio di attivita' libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facolta' dell'esercizio della libera

professione intramuraria.



Art. 11. DM Salute 7 Marzo 2006


Corsi a tempo pieno - Incompatibilita'

1. Il corso e' strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale

formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. Conseguentemente, e' inibito al medico in formazione l'esercizio di attivita' libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso e', altresi', esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi

di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell'inizio dei corsi di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilita' ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ai medici in formazione sono consentite – unicamente nei casi di accertata carente disponibilita' dei medici gia' iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e

purche' compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonche' le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche.

Nel conferimento dei suddetti incarichi, e' fatto onere alle regioni ed alle province autonome di verificare preventivamente l'effettiva sussistenza dello stato di carenza.

3. Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non e' consentita la sostituzione del proprio tutor.

4. Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilita' di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali.

In presenza di accertata incompatibilita' ne consegue l'espulsione del medico tirocinante dal corso.

5. La frequenza al corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ne' con i medici tutori.

6. Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego e' collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.






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